Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore (dimissioni) e del datore di lavoro (licenziamento), a condizione che si dia regolare preavviso all’altra parte.
Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana e anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.