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Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

29 settembre 2015

L’articolo 26 del Decreto legislativo n.151 del 14/09/2015 introduce rilevanti novità in merito alla modalità di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Nello specifico la disposizione prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano esperite in via esclusiva ed a pena di loro inefficacia:

  • con modalità telematiche;
  • su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro;
  • trasmessi al datore di lavoro e alla DTL di competenza con le modalità individuate con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in parola.

Per quanto attiene la possibilità di revoca da parte del lavoratore, sia delle dimissioni che della risoluzione consensuale, la stessa può essere manifestata entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo seguendo le stesse modalità telematiche sopra descritte.
Al fine di agevolare il lavoratore, la norma prevede la possibilità per lo stesso di effettuare l’invio anche per il tramite di:

  • patronati;
  • organizzazioni sindacali (OO.SS);
  • enti bilaterali;
  • commissioni di certificazione.

Si sottolinea come l’innovazione introdotta dall’art. 26 non interessa i rapporti di lavoro domestico o tutti i casi in cui le dimissioni o le risoluzioni consensuali avvengano all’interno delle sedi protette o più in generale alle conciliazioni indicate dall’art. 2113, comma 4, del codice civile.

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