Siglato il 12/4/2016, tra ASSOLAVORO, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL e UilTemp, un accordo sulle nuove prestazioni bilaterali erogate da Ebitemp a favore dei lavoratori in somministrazione dipendenti delle Agenzie per il lavoro, per sostenere i costi di trasporto, il diritto alla studio ed un sostegno alle persone svantaggiate a carico del lavoratore somministrato.
Le nuove prestazioni sono attive da oggi 1 febbraio 2017, e si vanno ad aggiungere a quelle previste fino ad ora.
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Le nuove prestazioni di sostegno al lavoro in somministrazione a tutela e garanzia di tutte le lavoratrici ed i lavoratori assunti dalle Agenzie per il lavoro, intendono rafforzare l’attuale sistema di welfare contrattuale costruito attraverso l’Ente Bilaterale di settore Ebitemp.
Lo sviluppo di tali prestazioni si realizza nell’ambito delle risorse disponibili derivanti dal contributo contrattuale dello 0,20% delle retribuzioni imponibili erogate ai lavoratori assunti dalle Agenzie con contratto di lavoro a tempo determinato e, altresì, del contributo dello 0,30% delle retribuzioni imponibili erogate ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le risorse disponibili sono anche quelle derivanti dai versamenti all’ente effettuati da Forma.Temp per l’attuazione di misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito.
Vediamo nel dettaglio quelle nuove:
A. Contributo per trasporto extraurbano: spetta ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione, comprensivo di eventuali proroghe e di durata complessivamente pari ad almeno ad 1 mese, un rimborso pari all’80% del costo sostenuto per un abbonamento nominativo di trasporto pubblico extraurbano necessario per raggiungere il luogo di lavoro. Negli eventuali mesi successivi il contributo viene riconosciuto a fronte di un contratto di almeno 7 giorni nel mese. In ogni caso il costo rimborsabile, sempre a consuntivo e a seguito di presentazione di opportuna documentazione, non può eccedere il limite massimo di 150 euro per ogni mensilità di abbonamento;
B. Contributo asilo nido per lavoratori padri: solo in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre, nuclei monoreddito da lavoro in somministrazione;
C. Contributo “una tantum” per adozione o affido nazionale/internazionale;
D. Buono libri o materiale didattico per i figli dei lavoratori in somministrazione: spetta, per i lavoratori con figli a carico che frequentano la scuola primaria o secondaria, un contributo per ogni figlio a carico del valore di 150 euro per l’acquisto di libri o materiale didattico;
E. Buono libri per studenti lavoratori in somministrazione per frequenza corsi serali: spetta, ai lavoratori in somministrazione iscritti a corsi serali per il conseguimento del diploma di scuola pubblica secondaria di secondo grado, un contributo del valore di 150 euro per l’acquisto di libri o materiale didattico necessario al corso di studio;
F. Contributo retta universitaria per studenti lavoratori in somministrazione: contributo annuo di 150 euro per i costi delle tasse universitarie sostenuti dai lavoratori in somministrazione iscritti ad un corso di laurea presso una Università;
G. Integrazione contributo INPS in caso di maternità obbligatoria: contributo integrativo della indennità di maternità, fino al 100% della retribuzione precedentemente percepita, per le lavoratrici in maternità che ricevono direttamente l’indennità dall’INPS e alle quali sia scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione;
H. Sostegno alla non autosufficienza: Si definisce un contributo annuo di 1.000 euro per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore in somministrazione, con missione in corso e con una anzianità di servizio di almeno 90 giorni nel settore, che si trovino nelle condizioni di invalidità civile al 100% e ai quali si applicano le disposizioni della Legge 104/1992.
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