Premio per la nascita o l’adozione di un minore
Rilascio procedura acquisizione domande
A partire dal 4 maggio 2017 sarà disponibile la procedura telematica di acquisizione delle domande relative al premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Il beneficio economico sarà corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.
Il premio è concesso in un’unica soluzione per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
Per avere diritto alla prestazione, le gestanti/madri devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane; per le cittadine non comunitarie è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.L. 30/2007.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità:
- via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN forte;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
- tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e, comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.
Per la certificazione dello stato di gravidanza si può indicare una delle seguenti opzioni:
- presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
- indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
- indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino.
Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.
GLI UFFICI DEL PATRONATO INCA SONO A DISPOSIZIONE PER L’INOLTRO DELLE DOMANDE
Inps: il contributo di 800 euro previsto dalla legge di bilancio per ogni figlio nato o adottato nel 2017 non sarà versato alle donne straniere regolari, ma senza la Carta di soggiorno. Inca: “Atto discriminatorio, pronti a ricorrere al Tar”L’Inps conferma: il bonus mamma, il contributo di 800 euro previsto dall’ultima legge di bilancio per ogni figlio nato o adottato, non sarà versato alle donne straniere regolari senza la “Carta” di soggiorno. Con una nuova circolare (la numero 61 del 15 marzo), infatti, l’Istituto è torna a dare notizie sul premio alla nascita che sarebbe dovuta scattare il primo gennaio scorso, ma che per due mesi e mezzo è rimasto avvolta nelle nebbie.
Il bonus sarà riconosciuto alle madri che partoriscono dopo il primo gennaio 2017, a partire dal 7° mese di gravidanza, sotto forma di “una tantum”, precisando che la prestazione spetta per ogni figlio nato o adottato e non una sola volta, come era stato indicato nella precedente circolare.
Le notizie, però, non sono buone per le famiglie migranti, anche se regolari. L’Inps infatti conferma l’esclusione madri straniere presenti regolarmente nel nostro paese. Contro questa decisione, tra l’atro, l’Inca Cgil ha già dato mandato ai propri legali per ricorrere al Tar, “perché l’esclusione non ha alcun fondamento giuridico ed è quindi ingiustificato e discriminatorio”. Diversi sono i casi già pervenuti al patronato del sindacato di corso d’Italia, che saranno oggetto del ricorso al Tribunale amministrativo.
Per tutte le altre, il premio alla nascita è corrisposto in un’unica soluzione e non concorre alla formazione del reddito. I requisiti previsti sono: residenza in Italia, cittadinanza italiana o comunitaria oppure permesso di soggiorno o status di rifugiata politica. Il beneficio economico può essere maturato anche in caso di parto antecedente l’inizio dell’8° mese di gravidanza; oppure per l’adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 184/1983; infine, in caso di affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’articolo 34 della legge 184/1983.
La richiesta va inviata per via telematica all’Istituto e solo dopo il settimo mese di gravidanza, corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se l’istanza viene presentata dopo il parto, basta autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione o affidamento preadottivo bisogna invece allegare alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), oppure riportare nella domanda gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
Nel caso in cui la madre non sia cittadina comunitaria, deve allegare il permesso di soggiorno oppure gli elementi che ne consentono la verifica (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato). L’Inps effettua poi i relativi controlli mediante accesso alle banche del ministero degli Interni e di altre Amministrazioni e, nel caso in cui si renda necessario per esigenze istruttorie, può chiedere di esibire il permesso di soggiorno. da rassegna.it
Comments are closed here.