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Autocertificazioni sulla salute dei lavoratori? Illegittime

Comunicato stampa congiunto CGIL, Cisl e Uil Toscana sull'emergenza Coronavirus

Attraverso un comunicato stampa congiunto, CGIL, Cisl e Uil Toscana si rivolgono alle aziende che in queste giornate, in seguito all’innescarsi dell’emergenza Coronavirus, chiedono ai propri lavoratori autocertificazioni sulla propria salute.
Panico, allarmismo e mal gestione del problema creano solo ingiustificati allontanamenti dai posti di lavoro e lesione dei diritti dei lavoratori.

Per questo motivo, si ricorda che:

– Non è obbligatorio compilare alcun questionario o autocertificazione proposti dalle aziende o altri enti che non siano quelli preposti (Dipartimento di Igiene Pubblica della Ausl);

– L’autocertificazione che alcune imprese stanno richiedendo è illegittima oltre che essere una falsa tutela per i lavoratori, in quanto ci sono già le autorità competenti e le procedure previste dall’ordinanza regionale. Si precisa che la sorveglianza sanitaria attivabile dai medici competenti può riguardare solo i rischi professionali;

– I cittadini che hanno avuto contatti con persone contagiate nella zona rossa in paesi soggetti a infezioni da Coronavirus, o che abbiano accusato sintomi legati all’infezione, hanno già l’obbligo di dichiararsi alle autorità competenti chiamando i numeri appositamente messi a disposizione;

– Solo le autorità competenti possono attivare il protocollo sanitario previsto (quarantena, tampone, ricovero in strutture specializzate ecc…);

– Le aziende (in accordo tra medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) devono evidenziare con cartellonistica specifica le azioni igienico sanitarie previste dal protocollo fornendo prodotti specifici ed adeguati dispositivi di prevenzione ove necessari;

– Il solo medico competente può indicare prescrizioni volte a tutelare eventuali soggetti a rischio per i quali, a fronte di determinate patologie, l’eventuale contagio potrebbe avere conseguenze di gravità;

– L’allontanamento del lavoratore o della lavoratrice, in assenza di elementi che giustifichino la sorveglianza sanitaria, non è giustificabile.

Leggi il comunicato

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