E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
Caricamento...
E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari.
Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell’erogazione degli assegni familiari.
Qualora la domanda venga presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, perciò tramite il patronato può supportati nell’invio della richiesta.
codici fiscali del richiedente e dei figli minori o maggiorenni inabili;
stato di famiglia.