Con la circolare 142, pubblicata il 29 luglio, l’INPS ha provveduto col fornire una serie di chiarimenti in particolare relativi a:
▪Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore,
▪Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 del 2015 e licenziamento disciplinare;
▪Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e meccanismi di neutralizzazione;
▪Requisito lavorativo: trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;
▪Domanda di indennità di mobilità o di indennità di disoccupazione NASpI;
▪Nuova attività lavorativa in corso di prestazione.
– si conferma il diritto alla naspi in caso di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento oltre i 50 km ed in luogo non raggiungibile con i mezzi pubblici ordinari in 80;
– si conferma il diritto alla naspi in caso di accettazione dell’offerta conciliativa per i contratti a “tutele crescenti”; poiché viene richiamato un parere espresso dal MLPS nel quale si affermava che l’accettazione dell’offerta conciliativa non comporta il cambiamento del titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta comunque il licenziamento,Risponde invece negativamente alla possibilità di opzione tra indennità di mobilità e indennità naspi richiamando diffusamente, ma anche confusamente, le disparità di condizione dei percettori rispetto alla contribuzione versata dal datore di lavoro, ai requisiti di accesso, alla durata, alla misura ed alle tipologie di agevolazioni.
In allegato il testo della circolare.
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