Il contratto deve essere prodotto in forma scritta e in duplice copia. Una copia deve essere conservata nell’archivio delle assunzioni dell’azienda, l’altra deve essere consegnata al neoassunto.
Caricamento...
Il contratto deve essere prodotto in forma scritta e in duplice copia. Una copia deve essere conservata nell’archivio delle assunzioni dell’azienda, l’altra deve essere consegnata al neoassunto.
Il contratto deve contenere indicazioni riguardo alla data di assunzione, al tipo e alla durata del rapporto di lavoro (anche dell’eventuale periodo di prova), all’unità di assegnazione del lavoratore e al suo inquadramento, livello, qualifica e retribuzione.
Il datore di lavoro compete comunicare per iscritto, l’avvenuta assunzione, il contenuto del contratto e altre notizie inerenti il rapporto di lavoro al “Centro per l’impiego” territorialmente competente.
Il datore di lavoro dovrà, inoltre, adempiere a tutte le obbligazioni accessorie che la legge ha posto in funzione della trasparenza e sicurezza, anche sotto il profilo assistenziale e previdenziale, del rapporto di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative o perfino penali, nei casi più gravi.
Se è previsto un periodo di prova, questo può avere per legge una durata massima, a seconda del livello di inquadramento ed è stabilito dai CCNL: durante questo periodo sia l’azienda che il dipendente possono recedere dal contratto stipulato senza che ci sia obbligo di preavviso e di indennità.
La CGIL ti supporta nella lettura di un contratto di lavoro, da firmare o appena firmato per verificarne la correttezza.
La CGIL può verificare se è corretto l’inquadramento contrattuale, la retribuzione e persino il periodo di prova.
Se non hai contratto di lavoro da lavoro dipendente perchè sei un lavoratore Atipico o a nero clicca qui
Contratto firmato dal datore di lavoro