Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. In questo senso sono da considerarsi illegittime le dimissioni estorte o richieste contestualmente all’atto dell’assunzione (cd. dimissioni in bianco).
Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana e anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.