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FLC CGIL: FINALMENTE SIGLATO IL CCNL ANINSEI

Per raggiungere questo risultato, giudicato positivamente dalle Organizzazioni Sindacali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS ConfSal, ci sono voluti quasi 6 mesi dalla siglatura dell’ipotesi di accordo raggiunta lo scorso 22 luglio.
8 febbraio 2016

Confermati gli aumenti economici comprensivi del salario di anzianità del 6,67% a regime e l’applicazione del Testo Unico sulla rappresentanza. Rimosse in positivo alcune criticità presenti nella normativa.

 

Il 26 gennaio scorso, in sede Aninsei a Roma è stato sottoscritto in via definitiva il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANINSEI 2015/2018 che da oggi, 27 gennaio 2016, entra pienamente in vigore.

Per raggiungere questo risultato, giudicato positivamente dalle Organizzazioni Sindacali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS ConfSal, ci sono voluti quasi 6 mesi dalla siglatura dell’ipotesi di accordo raggiunta lo scorso 22 luglio.

Un tempo lunghissimo ma evidentemente necessario per migliorare e rendere più esigibili alcuni punti del testo contrattuale in materia di normativa evidenziati in occasione delle consultazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e degli organismi dirigenti delle rispettive organizzazioni sindacali. Ebbene quelle criticità, sollevate da tutte le organizzazioni sindacali e dalla stessa FLC CGIL grazie alla tenuta unitaria della delegazione sindacale sono state non solo rimosse ma superate trovando un terreno di mediazione più avanzato e più coerente con quelle istanze poste.

Rispetto, quindi, all’ipotesi del 22 luglio scorso sono stati modificati e migliorati in positivo: l’apprendistato professionalizzante con l’introduzione di una nota a verbale in fondo all’art. 24.7 con la quale vengono superate le percentuali di stabilizzazione previste dal Testo Unico dopo un attento monitoraggio; le clausole previste in occasione del trasferimento di azienda o di un suo ramo sono state ampliate anche nei casi di appalto o cambiamento di gestore nell’appalto, nelle convenzioni, nelle concessioni e nell’affidamento con gli enti pubblici (art. 14); le collaborazioni coordinate e continuative, di cui allegato 6,  sono consentite nelle scuole paritarie nel rispetto dei vincoli della legge 62/2000, mentre in tutte le altre istituzioni scolastiche l’utilizzo del lavoro parasubordinato è possibile solo nei casi dove la riconducibilità del rapporto di lavoro non sia etero diretto comma 1 art. 2 del D.Lgs 81/2015, fermo restando che le commissioni di paritetiche non hanno il potere di certificazione dei rapporti di lavoro.

Infine segnaliamo che le ore per le attività accessorie dei docenti di scuola paritaria sono state portate a 100 ore annue includendo fra queste quelle destinare alla attività di formazione per l’innovazione tecnologica e metodologica; da questo pacchetto sono escluse le attività connesse alla funzione docente (collegi, scrutini e consigli di classe) che vengono definite nell’ambito della ordinaria attività collegiale e in coerenza con la legge 62/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il nuovo CCNL interessa circa 60 mila lavoratrici e lavoratori in forza nel variegato mondo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione privata a gestione laica che va dagli asili nido alla scuola privata paritaria e non paritaria, dai corsi extracurriculari alle scuole di lingue, dalle accademie e conservatori agli istituti parauniversitari e università private ovvero l’intera galassia del mondo della conoscenza privata.

Sulle altre parti il giudizio di merito della FLC CGIL rimane quello già espresso in occasione della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 22 luglio 2015. Sono, infatti, da ritenersi soddisfacenti i risultati ottenuti in materia di salario dove, complessivamente tra tabellare e salario di anzianità, le retribuzioni trovano a regime un incremento retributivo pari al 6,67%. Mentre sulla parte normativa è stata mantenuta, salvo le modifiche sopra richiamate, la stessa ossatura del precedente CCNL.

Va infine segnalato che nel nuovo testo contrattuale viene recepito il Testo Unico sulla Rappresentanza, sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014, il che a significare che ci sono tutti i presupposti per poter finalmente dare vita alla costituzione delle RSU nelle scuole non statali a gestione laica e aderenti all’ANINSEI.

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