facendo seguito all’emanazione da parte dell’Inps della circolare che fornisce istruzioni operative sulla DIS- COLL per l’anno 2016, riteniamo utile porre l’attenzione sui punti più rilevanti della prestazione di disoccupazione per i collaboratori, in considerazione delle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016.
Le principali novità rispetto alla disciplina del 2015 riguardano da una parte i requisiti di accesso alla prestazione che vengono sostanzialmente semplificati e dall’altra le nuove regole in materia di condizionalità della prestazione legate all’imminente entrata a regime dell’attività dell’ANPAL, l’agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, connessa a sua volta alla riorganizzazione del ruolo dei centri per l’impiego in materia di politiche attive.
DESTINATARI
Vengono confermati come destinatari della prestazione tutti i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e siano stati titolari di :
- un rapporto di collaborazione a progetto
- un rapporto di co.co.co.
Rispetto ai collaboratori a progetto, questi vanno considerati potenziali percettori della DIS – COLL nella misura in cui i relativi rapporti di lavoro si esauriranno nel corso del 2016, a seguito degli effetti delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, .
Nel caso dei co.co.co., il diritto a beneficiare della prestazione di disoccupazione riguarda principalmente sia quei rapporti di collaborazione che continuano a “vivere” sulla base di accordi sindacali, sia quelli intrattenuti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Le collaborazioni organizzate dal committente (art. 2 , comma 1, d.lgs. 81/2015) non sono destinatarie delle disposizioni relative alla DIS-COLL, applicandosi a queste la disciplina del rapporto di lavoro subordinato comprensiva di quella previdenziale. Pertanto ad esse dovrebbe conseguentemente applicarsi la normativa sulla NASPI.
Continuano a rimanere esclusi dall’accesso alla DIS-COLL i professionisti titolari di partita IVA individuale iscritti alla Gestione separata e gli assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
REQUISITI
I requisiti di accesso sono stati semplificati e resi meno restrittivi, eliminando il requisito contributivo/reddituale presente nella precedente disciplina (ovvero far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione).
Pertanto per le cessazioni delle collaborazioni intervenute dal 1° gennaio 2016, i lavoratori devono soddisfare congiuntamente soltanto due requisiti:
- essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, al momento della domanda di prestazione;
- far valere almeno tre mesi di contribuzione versati nella Gestione separata INPS nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Per anno civile si intende il periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Mentre l’anno solare può essere determinato per qualsiasi dei 365 giorni di un anno. Il testo del decreto n. 22/2015 che ha introdotto la DIS – COLL parlava di anno solare attraverso una formulazione che si poteva prestare ad errori interpretativi, la modifica in anno civile pur non cambiando la sostanza della disposizione consente una più corretta individuazione del periodo in cui va rintracciato il requisito contributivo.
Va evidenziato inoltre che ai fini della ricerca del requisito dei 3 mesi di contribuzione sono validi anche eventuali contributi figurativi relativi a periodi di tutela della maternità.
CALCOLO E MISURA
L’ indennità è rapportata al reddito (imponibile ai fini previdenziali e risultante dai versamenti contributivi) conseguito nel periodo relativo all’anno civile nel quale avviene la cessazione del rapporto e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto di lavoro. Il reddito medio mensile che si ottiene è quello sul quale si andrà a calcolare l’indennità (75% se inferiore o pari a 1.195 euro + 25% della differenza se superiore a detto importo).
L’importo dell’indennità non può superare (anche nel 2016) i 1.300 euro mensili. All’importo si applica, come noto, una decurtazione pari al 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
I valori di 1.195 euro e 1.300 euro che per legge ogni anno devono essere rivalutati rimangono gli stessi del 2015 (visti gli andamenti dei prezzi al consumo nel 2015 una norma della legge di stabilità 2016 ha stabilito che, rispetto a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali, non si possano sostanzialmente determinare rivalutazioni negative).
DURATA
L’indennità è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione compresi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione del rapporto e la cessazione stessa. Eventuali periodi di collaborazione che sono stati utilizzati già per l’erogazione di DIS-COLL non possono essere computati.
E’ importante mettere ancora una volta in evidenza che eventuali periodi di maternità (che ricordiamo sono coperti con contribuzione figurativa), sono utili sia alla ricerca del requisito contributivo delle tre mensilità, sia per determinare la base di calcolo della DIS-COLL visto che l’indennità di maternità svolge una funzione sostitutiva del reddito nel periodo tutelato.
DOMANDA E DECORRENZA
Permane il termine di presentazione della domanda (in via telematica) di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto pena la decadenza dalla prestazione.
L’indennità è erogata a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, se invece la domanda viene presentata oltre il predetto ottavo giorno la DIS-COLL viene erogata a partire dal giorno successivo alla presentazione stessa.
Per i soli eventi di cessazione del rapporto di collaborazione intervenuti dal 1° gennaio 2016 al 05/05/2016 (data di pubblicazione delle circolare in commento), il decorso dei 68 giorni ai fini della decadenza dal diritto viene computato a partire dal 05/05/2016, rimanendo comunque invariato il diritto a vedersi riconosciuta la prestazione a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione.
Il riconoscimento della DIS-COLL avverrà anche questa volta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse finanziarie (54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017).
REGIME DI CONDIZIONALITA’
Il presupposto dell’erogazione della DIS-COLL è il mantenimento dello stato di disoccupazione ed allo stesso tempo la partecipazione ad iniziative rientranti nell’ambito delle politiche attive del lavoro e percorsi di riqualificazione professionale che vengono proposti e portati avanti dai Centri per l’impiego.
Per le suddette finalità, il d.lgs. n. 150/2015 (riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) prevede una serie di adempimenti del collaboratore percettore dell’indennità che se non rispettati, in alcuni casi, possono determinare sanzioni diversamente graduate. Le procedure e le eventuali sanzioni connesse a tali adempimenti sono così riassumibili:
- la presentazione all’INPS della domanda di DIS-COLL equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nei confronti del competente Centro per l’Impiego;
- il collaboratore beneficiario della DIS-COLL, ancora privo di occupazione, deve contattare il centro per l’impiego entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di DIS-COLL, per procedere alla stipula del patto di attivazione personalizzato. In caso di inerzia del collaboratore, è il Centro per l’Impiego che procede alla convocazione entro un termine la cui individuazione è affidata ad un decreto ministeriale, del quale ad oggi non abbiamo notizia;
- il collaboratore beneficiario della DIS-COLL deve partecipare alle attività previste dal patto di servizio, ed in particolare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro quali in via esemplificativa la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; accettare congrue offerte di lavoro secondo i criteri definiti dal d.lgs. n. 150/2015;
- il collaboratore beneficiario della DIS-COLL che non partecipa alle iniziative di politica attiva subisce una serie di sanzioni che vanno dalla decurtazione di un quarto di una mensilità di DIS-COLL in caso di mancata presentazione alla prima convocazione, alla decurtazione di una mensilità di DIS-COLL in caso di mancata presentazione alla seconda convocazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo status di disoccupato in caso di mancata presentazione alla terza convocazione.
Le sanzioni sono applicate dall’INPS sulla base delle comunicazioni effettuate dai Centri per l’Impiego.
Molte delle disposizioni illustrate sono condizionate dall’avvio delle attività da parte dell’ANPAL, agenzia il cui statuto è stato da poco licenziato dal Consiglio dei Ministri, ma la cui operatività non è ancora iniziata.
Per tutti gli altri aspetti disciplinati dalla circolare INPS in oggetto ed in particolare le conseguenze in caso di nuova attività lavorativa, i limiti di cumulabilità con i voucher, tutte le cause di decadenza dalla prestazione, vi rinviamo ad una lettura approfondita della stessa, che anche questa volta è accompagnata da numerosi esempi.
Rimaniamo comunque a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento CONTATTACI
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