a seguito dell’approvazione della legge 27 febbraio 2017, n. 19 (conversione del c.d. mille proroghe) la DIS-COLL, ovvero l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, è stata prorogata in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017. La misura introdotta in via sperimentale con il decreto n. 22/2015, come ricorderete è stata in dubbio fino all’ultimo tanto che, solo dopo le proteste e le pressioni che abbiamo portato avanti nei giorni in cui il provvedimento era in discussione in Parlamento ed il conseguente clamore mediatico suscitato siamo riusciti ad ottenere una proroga della misura.
Abbiamo denunciato come insufficiente una proroga della DIS-COLL solo per 6 mesi e che non prevedesse nessun intervento per rendere universale e strutturale una misura per la disoccupazione dei collaboratori. Lo pensiamo e lo denunciamo ancora oggi, anche dopo che il passaggio parlamentare del ddl sul lavoro autonomo ha previsto la messa a regime strutturale della DIS-COLL. Se infatti riteniamo positivo aver esteso l’indennità anche ad assegnisti di ricerca e dottorandi, riconoscendo ai ricercatori precari delle università lo status di lavoratori sempre negato in passato da Ministero del Lavoro e INPS, è assolutamente inaccettabile che il costo di questa operazione venga finanziato con l’innalzamento dello 0,51% dell’aliquota assistenziale facendo anche ricadere 1/3 di questo aumento sui compensi dei lavoratori.
In ciò si sommano iniquità ad iniquità. Infatti si fa pagare il finanziamento della disoccupazione ai collaboratori, quando nel lavoro subordinato tale finanziamento ricade solo sulle imprese ed allo stesso tempo la gestione separata dell’INPS produce avanzi sull’aliquota assistenziale che solo nel 2016 sono pari a circa 70 milioni di euro. A questo aggiungiamo che l’accesso alla DIS-COLL rimane comunque più difficoltoso rispetto alla NASPI, visto che il periodo per la ricerca del requisito contributivo è sensibilmente ridotto (4 anni precedenti per NASPI; dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la disoccupazione per DIS-COLL). Se il provvedimento uscirà negli stessi termini anche dall’ultimo passaggio parlamentare confermeremo il nostro giudizio negativo.
Nel frattempo, la DIS-COLL prorogata viene confermata con gli stessi requisiti previsti dalla legge 208/2015 ovvero:
- essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, al momento della domanda di prestazione;
- far valere almeno tre mesi di contribuzione versati nella Gestione separata INPS nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Siamo però in attesa che l’INPS emani la sua circolare operativa, in assenza della quale l’inoltro in via telematica delle domande non è consentito e molte sedi territoriali INPS sostengono di non poter accettare richieste fino a quando non avranno istruzioni in merito.
I compagni dell’INCA nazionale si stanno attivando per far pervenire tramite il CEPA (l’organismo di rappresentanza dei patronati) una richiesta di sollecito all’INPS rispetto all’emanazione della circolare sulla DIS-COLL.
Nel frattempo, per evitare il più possibile l’insorgere di problematiche inerenti anche a possibili decadenze dal diritto in assenza di istruzioni precise dell’INPS, riteniamo opportuno far partire comunque le richieste tramite l’INCA utilizzando la modalità PEC.
Invitiamo tutti i collaboratori interessati quindi a prendere contatti con le nostre sedi Inca territoriali e con noi ad arezzo (mgaggi@arezzo.tosc.cgil.it) al fine di predisporre le domande.
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