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PERDITA DEL LAVORO

Ammortizzatori sociali per i lavoratori a progetto

DEVI SAPERE CHE

Ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è destinata l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, possono beneficiare della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Risultano esclusi dal beneficio: gli amministratori, i sindaci, i pensionati, i titolari di partita IVA.

DIS-COLL 2015
Requisiti
Possono usufruire della nuova indennità di disoccupazione i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  1. i lavoratori che siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
  2. i lavoratori che possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  3. i lavoratori che possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

DIS-COLL 2015
importo e calcolo

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
L’importo sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o inferiore (nel 2015) a 1.195 euro. Nel caso in cui il suddetto reddito medio mensile superi invece i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’ammontare dalla DIS-COLL non potrà superare i 1.300 euro mensili nel 2015. Ricordiamo che l’importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
A partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, l’importo della DIS-COLL si ridurrà, ogni mese, del 3%.

DIS-COLL 2015
durata

L’indennità di disoccupazione verrà corrisposta ogni mese per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Sottolineiamo però che ai fini della durata non vengono conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La durata massima non potrà superare i sei mesi e in questo periodo non verranno riconosciuti i contributi figurativi. Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincerà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL 2015
domanda

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione, il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all’INPS, utilizzando la modalità telematica.
La richiesta dovrà pervenire entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

DIS-COLL 2015
condizioni e decadenza

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:
alla permanenza dello stato di disoccupazione,
alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa,
ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego,
alla ricerca attiva di un’occupazione,
al reinserimento nel tessuto produttivo.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Se il soggetto beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che garantisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne, pena la deccadenza del diritto alla DIS-COLL a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Nel caso sopra descritto l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione verrà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi.

COSA PUO’ FARE LA CGIL PER TE

La CGIL tramite i suoi patronati INCA può supportarti nella compilazione e nell’invio della modulistica necessaria, rivolgiti al NIDIL CGIL per avere maggiori informazioni sui documenti da portare con te

A CHI PUOI RIVOLGERTI

COSA PORTARE CON TE

Coordinate bancarie o postali - Iban per l’ accredito bancario o postale OBBLIGATORIO;
Codice fiscale;
Documento di identità;
Passaporto per il lavoratori extracomunitari.

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