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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Tra le conseguenze derivanti dall'esistenza del contratto di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali. Art. 2104 del C.C. prevede l'obbligo del lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai suoi collaboratori sia riguardo all'esecuzione della prestazione sia riguardo alla disciplina aziendale.

DEVI SAPERE CHE

Lo Statuto dei lavoratori (legge 300/70) ha profondamente innovato la normativa del codice civile. In particolare l’art. 7 introduce una serie di limitazioni sostanziali e formali riguardanti l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

Lo Statuto dei lavoratori (legge 300/70) prevede l’obbligo di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori il codice contenente le norme disciplinari, pena la nullità dei provvedimenti.

In caso di ricevimento da parte del datore di lavoro di contestazione disciplinare è necessario agire con la massima tempestività, comunque entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La contestazione deve essere formulata per iscritto indicando in maniera precisa i fatti contestati, essendo radicalmente esclusa la possibilità di una contestazione in forma orale.

COSA PUO’ FARE LA CGIL PER TE

Data la delicatezza di quanto si indica nelle controdeduzioni scritte e, quindi, necessario sottolineare la assoluta opportunità che il dipendente non produca difese “di getto”.

La CGIL ti supporta nella presentazione delle giustificazioni sia in forma scritta sia nel caso di richiesta di incontro per esporle oralmente. in quest’ultimo caso, su richiesta del lavoratore, un funzionario dell’Organizzazione sindacale può accompagnarti e supportare la tua difesa.

La CGIL può tutelarti anche nel processo che segue una lettera di contestazione nel caso ci sia necessitá dell’impugnazione del provvedimento, sia sotto il profilo sostanziale, che formale sia sotto un profilo formale, quando il datore di lavoro non abbia seguito le procedure indicate dall’art. 7 della L. 300/1970.

A CHI PUOI RIVOLGERTI

COSA PORTARE CON TE

Lettera di assunzione;
lettera di contestazione;
eventuale precedente documentazione relativa ad altre contestazioni.

VI OCCORRE UN AIUTO? CHIEDILO ALLA CGIL

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